Legislazione

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

Considerato che ogni animale ha dei diritti;
considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l' uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali;
considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo;
considerato che genocidi sono perpetrati dall' uomo e altri ancora se ne minacciano;
considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini ñ legato al rispetto degli uomini tra loro;
considerato che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali.

SI PROCLAMA:

Articolo 1
Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza.

Articolo 2
a) Ogni animale ha diritto al rispetto;
b) l'uomo, in quanto specie animale, non puÊ attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto.
Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali;
c) ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo.

Articolo 3
a) Nessun animale dovrõ essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli;
b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, nè angoscia.

Articolo 4
a) Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi;
b) ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.

Articolo 5
a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell' uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie;
b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili ñ contraria a questo diritto.

Articolo 6
a) Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità;
b) l'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.

Articolo 7
Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo.


MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

Ecco le sanzioni che prevede la Legge a favore degli animali, entrata in
vigore il 09/07/2004, approvata dal Senato.
[...]

- Maltrattamento e doping: reclusione da tre mesi ad un anno o multa da 3mila
a 15mila euro per chi cagiona una lesione ad un animale, un danno alla
salute, o sevizie o comportamenti, fatiche, lavori insopportabili per le sue
caratteristiche etologiche. Aumento della metà se deriva la morte
dell'animale.

- Elevazione da contravvenzione a delitto: non permette l'estinzione del
reato con una semplice oblazione ed allunga la prescrizione a 5 anni (7 e
mezzo se prorogata) a fronte degli attuali 2 (3 se prorogata) che non
permetteva finora, di fatto, la celebrazione dei processi.

- Abbandono di animali: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10mila
euro.

- Detenzione incompatibile con natura degli animali e produttiva di grandi
sofferenze:
arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10mila euro. Si
applica anche ai casi previsti dalle leggi speciali.

- Spettacoli o manifestazioni: con sevizie o strazio, reclusione da quattro
mesi a due anni e multa da 3mila a 15mila euro. Aumento di un terzo se vi
sono scommesse o se ne deriva la morte dell'animale impiegato

- Uccisione per crudeltà: reclusione da tre a diciotto mesi. Si supera la
distinzione fra uccisione di animale altrui, considerato "patrimonio", ed
uccisione di animale proprio senza maltrattamento (finora non sanzionata,
esempio, in eutanasia da un veterinario) o di animale "di nessuno"
(previsione finora limitata a cani e gatti ma senza specifica sanzione).

- Combattimenti fra animali e competizioni non autorizzate: reclusione da
uno a tre anni e multa da 5mila a 160mila euro per chi promuove, organizza o
li dirige. Aumento di un terzo se presenti minorenni o persone armate o con
promozione attraverso video.

- Allevamento, addestramento, fornitura di animali per combattimenti:
reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5mila a 30mila euro.

- Effettuazione di scommesse, anche se non presente ai combattimenti o
competizioni:
reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5mila a 30mila
euro.

- In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti:
sono sempre disposti la confisca degli animali impiegati sia per i
combattimenti che per i maltrattamenti ed affidamento ad associazioni con
spese anticipate dallo Stato che potrà rivalersi sul condannato. E' anche
disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'eventuale attività di
trasporto, commercio o allevamento di animali; in caso di recidiva è
disposta l'interdizione.

- Produzione, commercializzazione e importazione pelli di cani o gatti:
arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da 5mila a 100mila euro, confisca e
distruzione del materiale.

- Sperimentazione senza anestesia se non autorizzata: reclusione da tre mesi
ad un anno o multa da 3.000 a 15.000 euro.

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- Per l'applicazione della legge: creazione di un coordinamento interforze
fra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello
Stato e Polizie municipali e provinciali.

La vigilanza viene ristretta agli animali d'affezione per le guardie
particolari giurate delle associazioni.
Le entrate derivanti dalle sanzioni saranno destinate dallo Stato alle
associazioni affidatarie degli animali sequestrati o confiscati.

- Interessi lesi: le associazioni animaliste riconosciute perseguono finalità
di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

- Attività formative: possibilità di promozione d'intesa fra Stato e Regioni
dell'integrazione dei programmi didattici delle scuole di ogni ordine e
grado in materia di etologia e rispetto degli animali.


ANIMALI IN CONDOMINIO

- Gli animali possono stare nei condomini

- Solo in casi rari può essere imposto l'allontanamento dell'animale

- E' possibile vietare la detenzione di animali solo se nel regolamento condominiale istituito al momento del contratto di compravendita dello stabile ne viene fatta esplicita menzione

- L'assemblea condominiale non può impedire il possesso di animali neanche se vota all'unanimità.

- Bisogna attenersi al regolamento di condominio.
Se il trasporto di animali non è vietato dal regolamento, il proprietario del cane e del gatto deve evitare che l'animale possa insudiciare o rovinare l'ascensore
Inoltre, se un cittadino ha un cane di taglia molto grossa o di carattere non socievole, è sempre meglio che eviti di salire in ascensore con altre persone per evitare problemi.
 

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