Registrazione anagrafe

Che cosa è l’anagrafe per cani, gatti e conigli?

E’ un sistema di registrazione, informatizzato, dei cani, gatti e conigli presenti nel territorio regionale istituito in riferimento alla Legge Regionale 20 gennaio 1997 e succ. modd. presso i Servizi Veterinari di ogni Zona Territoriale e presso i Medici Veterinari abilitati ad accedere all'anagrafe informatizzata regionale.

NOTA: Questo sistema, per quanto riguarda i cani, è prioritario e del tutto indipendente dalla registrazione dei cani all’Ente Nazionale Cinofilo Italiano (ENCI); Il cane registrato ENCI, pur se riconosciuto il sistema di individuazione, va comunque, obbligatoriamente, iscritto all’anagrafe canina; E' sbagliato dunque pensare, che l’iscrizione ENCI comporti automaticamente l’iscrizione all’anagrafe canina.


Come funziona?

La registrazione avviene:

• Mettendo in relazione bi-univoca il nostro animale, individuato attraverso la razza, il sesso, il colore ecc., ed un codice numerico presente in un microchip inoculato sottocute all’animale.
• L'animale, così individuato, viene a sua volta messo in relazione ad un proprietario che deve essere maggiorenne. La relazione fra proprietario e animale, può essere con un solo animale (uno a uno) o con più animale (uno a molti).
• Il tutto viene archiviato in un sistema informatizzato.
Il proprietario o il detentore di un animale deve provvedere a farlo identificare e registrare nel secondo mese di vita (cioè tra i 30 ed i 60 giorni), mediante l'applicazione del microchip.

L’applicazione avviene con inoculazione sottocutanea al lato sinistro del collo di un chip della grandezza di un “chicco di riso”, già predisposto in una siringa sterile monouso.
Il microchip è contenuto in una capsula di pochi millimetri e contiene un numero di identificazione univoco, che viene rilevato mediante uno strumento denominato "lettore".

Tale intervento è considerato un atto medico-veterinario, e deve essere effettuato esclusivamente:
a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;
b) da veterinari libero professionisti che siano stati abilitati ad accedere
all'anagrafe animalista regionale.

I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip devono contestualmente effettuare la registrazione nell'anagrafe dei soggetti identificati.

Il certificato di iscrizione in anagrafe, debitamente stampato e controfirmato da veterinario e proprietario, deve accompagnare l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà.

Uno specifico strumento di cui sono forniti i Servizi Veterinari e la Polizia locale (dispositivo di lettura ISO compatibile, c.d. “lettore di microchip”) consente la rilevazione e lettura del chip e permette quindi di risalire ai dati del proprietario.


Effetti collaterali?

Se l’inoculazione è fatta rispettando le consuete norme di disinfezione ed asepsi, non si verificherà alcun problema;
Il chip, una volta inoculato, è assolutamente indolore, l’organismo tende ad isolarlo nel punto di inoculo e rimane leggibile per l’intera vita del soggetto.


Dove si può fare?

• Presso le strutture dei Servizi Sanità Animale dei Dipartimenti di Prevenzione delle Zone Territoriali.
• Presso gli Ambulatori e le Cliniche private dei Medici Veterinari Liberi Professionisti convenzionati per l’anagrafe canina regionale.


Chi è tenuto a farlo?

I proprietari o i detentori di cani, gatti e conigli a qualsiasi titolo (affezione o commercio).

I proprietari o detentori di questi animali provenienti da altre Regioni o dall’Estero provvedono a farne denuncia entro 10 giorni ai Servizi di Sanità Animale.

Secondo l’ordinanza ministeriale del 6 agosto 2008 il proprietario o il detentore di cani di eta' superiore ai due mesi ha avuto a disposizione trenta giorni dalla data di entrata in vigore per identificare e registrare il proprio cane, così come, negli stessi termini, chi avesse avuto cani gia' identificati ma non ancora registrati, è stato obbligato a provvedere alla registrazione.


Chi non deve farlo?

Le disposizioni della nuova Ordinanza non si applicano ai cani già identificati, in conformità alla legge 14 agosto 1991, n. 281 e alla Legge Regionale 10 del 1997.
Quindi anche i cani contraddistinti da tatuaggio leggibile e già iscritti nell'anagrafe canina sono in regola con la normativa attuale e non devono effettuare alcuna nuova registrazione.

E dopo aver iscritto il proprio cane all’anagrafe canina regionale…


Quanto costa la registrazione in Anagrafe Conigli?

La registrazione è sempre gratuita.


Cosa segnalare?

• La variazione di proprietà;
• Il cambio di residenza;
• Lo smarrimento;
• La morte;


A chi segnalare?

Ai Servizi di Sanità animale dei Dipartimenti di Prevenzione delle Zone Territoriali.


Quando farlo?

La scomparsa dell'animale va segnalata immediatamente con il mezzo di comunicazione più veloce, cui seguirà entro tre giorni comunicazione scritta che necessita di conferma entro cinque giorni dall'evento.

La morte dell'animale entro il secondo giorno successivo all'evento, per consentire eventualmente al servizio veterinario l'accertamento delle cause di morte, anche in questo caso confermata per iscritto entro cinque giorni dall'evento.

La segnalazione di trasferimento deve essere fatta, entro 15 giorni, per iscritto e controfirmata dal nuovo proprietario

Per la violazione delle norme su esposte si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

• Da € 77,47 a € 232,40 per la mancata iscrizione o non segnalazione di morte, scomparsa o trasferimento e non segnalazione di trasferimento da altra Regione;
• Da € 103,29 a € 258,23 per la non applicazione del microchip;


Se acquisto un cane?

Poiché è vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonchè di cani non identificati e registrati bisogna fare attenzione al momento dell’acquisto che ogni regola sia stata rispettata.

Dopodiché è sufficiente recarsi presso il Servizio Sanità Animale della propria Zona territoriale per aggiornare i dati, presenti nell’Anagrafe canina regionale, in relazione all’avvenuto passaggio di proprietà.


E i cani randagi?

I Comuni sono tenuti ad identificare e registrare in anagrafe canina, a cura del Servizio Veterinario pubblico, i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate.

Chi volesse adottare un cane dai canili pubblici lo troverebbe quindi già in regola con le leggi.

Nel caso in cui il proprietario o il detentore intenda rinunciare alla proprietà o alla detenzione dell’animale da affezione per sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, deve darne immediata comunicazione al Sindaco del Comune di residenza che, accertata la fondatezza della motivazione, dispone il trasferimento dell’animale nelle strutture di ricovero.

Le spese per il ricovero nei canili degli animali da affezione, nonchè per gli eventuali trattamenti sanitari sono a carico dei proprietari o detentori. La rinuncia alla proprietà o detenzione e il mancato ritiro dai canili non esclude l’addebito a carico dei proprietari o detentori delle spese di mantenimento sostenute dal Comune, salvo i casi di disagio socio-economico accertati dal Comune.

Sono equiparati all’abbandono, trascorsi sessanta giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento dell’animale da affezione, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà e come tale punibile ai sensi dell’art. 727 del Codice Penale così modificato dalla Legge 189/2004:

“(Abbandono di animali)- Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

 

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